1 Dicembre 2016

Il Referendum (parte 3)

Il Referendum (parte 3)
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Il nuovo procedimento legislativo. Resta, infine, da valutare se il nuovo art. 70 della Costituzione – quello, cioè, destinato a regolare il procedimento legislativo – sia capace o meno di superare i (supposti) limiti del bicameralismo paritario.

 

In realtà, ci si dovrebbe innanzitutto domandare se esista, in Italia, un problema del genere: a leggere i numeri della produzione legislativa nazionale, in confronto ad altri Paesi dell’Unione europea, si vede infatti che il Parlamento italiano “sforna” annualmente un numero significativo di nuove leggi: molte più che il Parlamento di Londra e un numero poco al di sotto di quello degli efficientissimi tedeschi.

 

Le stesse statistiche dimostrano come, normalmente, le iniziative legislative del Governo giungono in tempi non lunghissimi a buon fine, a dimostrazione che, là dove la coalizione dei partiti che sostiene l’Esecutivo raggiunga un accordo politico, non mancano gli strumenti parlamentari per tradurre in legge i relativi contenuti.

 

Sicché, episodi – pur esistenti, s’intende – di estenuanti “spole” di testi da un ramo all’altro del Parlamento non rappresentano la regola e, soprattutto, non dipendono dal bicameralismo perfetto.

 

In termini più generali e, se si vuole, di politica del diritto, si deve poi osservare che le vicende di questi ultimi tempi – si pensi, per esempio, alla legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione (legge 124/2015, c.d. riforma Madia), censurata nei giorni scorsi dalla Corte Costituzionale, oppure al Codice degli appalti, il d.lgs. 50/2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale e subito emendato di ben 181 errori su 220 articoli – hanno dimostrato come il problema non sia tanto la rapidità della produzione normativa, quanto quello di produrre buone norme.

 

E, anzi, il numero eccessivo di nuove leggi e regolamenti, insieme con la loro natura alluvionale, rappresentano uno dei limiti più significativi dell’ordinamento giuridico italiano e un costo ormai insopportabile soprattutto per le imprese e le categorie produttive, che devono destinare in misura crescente risorse per districarsi nel dedalo di leggi e regolamenti, sottraendo così denaro, competenze ed energie alla ricerca, all’innovazione e allo sviluppo.

 

Lasciando da parte, però, queste considerazioni, si tratta di rispondere all’interrogativo se la nuova disciplina della funzione legislativa sia in grado di rendere più efficiente il relativo processo.

 

Come si accennava, il nuovo art. 70 della Costituzione dovrebbe sostituire al vecchio e assai breve enunciato, in forza del quale «La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere», un lungo testo che, insieme con altre previsioni costituzionali, regola numerosi sotto-procedimenti, retti al fondo dal principio secondo il quale solo in casi specifici il Senato prende necessariamente parte alla formazione delle leggi – essenzialmente, per le materie di maggiore importanza, come la revisione della Costituzione, le leggi di bilancio e quelle che riguardino le autonomie locali, aspirando il Senato, nella sua nuova composizione, ad essere rappresentativo di regioni e comuni.

 

In tutti gli altri casi, invece, la competenza legislativa è limitata alla Camera dei Deputati, salvo che il Senato, a certe condizioni, non intervenga e proponga modificazioni che poi la Camera dovrà vagliare.

 

Dunque, che si tratti di una vera semplificazione del processo normativo può dubitarsi: e ciò anche in considerazione del fatto che la lettura del nuovo art. 70 mostra un numero assai ampio e dagli incerti confini di materie rimesse alla competenza concorrente delle due Camere, e visto che la storia italiana, soprattutto degli ultimi lustri, reca traccia di un consistente ricorso a leggi aventi, nel medesimo articolato, contenuti più disparati.

 

Il riferimento è alle c.d. leggi omnibus, rispetto alle quali si può sinceramente prospettare che si presenteranno numerose incertezze sull’iter di approvazione da seguire e altrettanto copiosi conflitti di attribuzione fra i due organi che, in definitiva, ove fallisca il potere di soluzione rimesso all’intesa fra i presidenti delle Camere, recherà nuovo contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale.

 

Tale sicura complicazione del procedimento legislativo, peraltro, è destinata a essere amplificata nell’ipotesi in cui l’attesa pronuncia della Consulta sulla nuova legge elettorale dovesse privare l’Italicum della capacità di assegnare al partito vincitore delle elezioni – quale che sia il suo “peso” elettorale – una solida e ampia maggioranza parlamentare, riproponendo di fatto la stessa incertezza che ha accompagnato importanti fasi della vita politica italiana.

 

(cliccare qui per leggere parte 1 e parte 2)

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