30 Novembre 2016

Il Referendum (parte 2)

Il Referendum (parte 2)
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Il superamento del bicameralismo paritario. A suscitare maggiore attenzione e ispirare le contrapposte “chiese” che si combattono in questi mesi è soprattutto la riforma del sistema bicamerale.

 

Essa è indicata dai sostenitori della legge di revisione costituzionale come la panacea di tutti i mali del sistema politico e istituzionale italiano; origine e fonte, finalmente, della stabilità dei Governi e della rapidità della produzione legislativa, oltre che occasione di risparmio, avendo ridotto di più di due terzi il numero di senatori – destinati a scendere da 315 a 100 – e avendo loro negato la ricca indennità parlamentare; mentre è tacciata dai suoi detrattori come il pertugio dal quale instillare nel Paese un potente virus autoritario, a trazione governativa.

 

Rispetto a questi rilievi, sul piano squisitamente tecnico, è il caso di osservare che la riforma istituzionale, in sé e per sé, incide soltanto sul numero dei parlamentari, sul procedimento legislativo e sul rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento.

 

Nel primo caso, come già si è visto, riducendo effettivamente il numero dei senatori; nel secondo caso, invece, superando, almeno a prima vista, l’esigenza che tutte le leggi siano approvate nel medesimo testo dalla Camera e dal Senato, e prevedendo almeno dieci varianti al procedimento legislativo che assegnano alla Camera dei Deputati una funzione di indubbia primazia rispetto al vecchio Senato; infine, sull’ultimo profilo, instaurando il rapporto di fiducia soltanto fra Esecutivo e Camera dei Deputati.

 

Del resto, gli altri auspici dei riformatori riposano, per lo più, non tanto sulla legge di riforma della Costituzione – la cui approvazione popolare sembrerebbe assumere, allora, un valore per lo più simbolico, ancorché di centrale rilievo politico – ma sulla nuova legge elettorale, la legge 52/2015 (c.d. Italicum): o meglio, e più precisamente, sul combinato disposto dei due complessi normativi.

 

Infatti, a leggere le nuove norme della Costituzione, a parte il venir meno del rapporto di fiducia fra Governo e Senato, il sistema dei poteri risulta ancora fondamentalmente ispirato al modello del ’48, di marca parlamentare: del resto, al Presidente della Repubblica resta attribuito il potere di nominare il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest’ultimo, i Ministri, e il Governo deve godere della fiducia della Camera dei Deputati.

 

Ove, però, si presti attenzione alla legge elettorale di nuovo conio, le cose sono destinate a mutare: infatti, il sistema di composizione della Camera dei Deputati – l’unico organo, si ripete, cui compete di esprimere la fiducia al Governo – è pensato perché il partito vincitore delle elezioni, che abbia ricevuto almeno il 40% dei voti, ottenga un’ampia maggioranza di deputati.

 

D’altra parte, laddove nessun partito riesca a ottenere tale risultato, cosa più che prevedibile, la legge prevede un turno di ballottaggio fra i primi due partiti, il vincitore del quale – se del caso, anche rappresentando una minoranza di elettori in confronto al numero complessivo degli aventi diritto al voto – ottenga il predetto premio di maggioranza, funzionale a garantire un significativo margine per formare e sostenere un Governo (340 deputati su 630).

 

Questo meccanismo, unito alla conservazione di un sistema ispirato, fondamentalmente, a favorire l’elezione dei capilista nominati dalle segreterie di partito, fa temere ai molti sostenitori del “no” derive di tipo autoritario.

 

Rischi di questa natura non sembrano all’orizzonte – anche se è pur vero che il sistema produce il governo di una ristretta minoranza – né, d’altra parte, sembra legittimo rintracciare nel superamento del bicameralismo paritario la causa di una tale paventata deriva.

 

Si deve anzi convenire con chi – anche molto autorevolmente – ha osservato che l’Italia, diversamente dal tempo dell’Assemblea Costituente, è oggi nelle condizioni di poter archiviare il sistema bicamerale, dovendosi ritenere che il moltiplicarsi di centri di produzione normativa di natura regionale e locale, insieme con la piena operatività dei presidi costituzionali che nel 1948 erano solo delineati e dei vincoli europei sempre più estesi, possano bilanciare adeguatamente gli eventuali rischi sottesi alla scelta di un solo “attore” chiamato a fare le leggi.

 

Va però notato che una composizione a tal punto sbilanciata della Camera dei Deputati rispetto alle preferenze proporzionali del corpo elettorale, insieme col rilievo che compete sostanzialmente a quel ramo del Parlamento la nomina del Presidente della Repubblica – i quorum deliberativi richiesti consentono, infatti, che la maggioranza dei deputati e una piccola pattuglia di senatori di eguale colore politico riescano a esprimere i voti necessari – e la prerogativa di decidere su vicende particolarmente gravi, come la dichiarazione dello stato di guerra e l’approvazione di leggi di amnistia e indulto, adombra l’idea che il combinato disposto di Riforma costituzionale e nuova legge elettorale generi una distorsione significativa dell’equilibrio dei poteri delineato nella Carta Costituzionale.

 

In questo senso, non è lontano dal vero immaginare che, di là dal risultato del referendum di domenica prossima, la Corte Costituzionale, dinanzi alla quale già pende il giudizio di costituzionalità su alcune disposizioni dell’Italicum, possa pronunciarsi nei prossimi mesi nel senso della sua sostanziale contrarietà ai principi fondamentali della Costituzione.

 

Tale pronunciamento avrebbe l’effetto di privare le recenti riforme – ancorché in ipotesi approvate dal voto popolare – della loro capacità di assicurare, nel bene o nel male, proprio la governabilità, e ciò in particolare ove la Consulta dovesse “bocciare” il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al partito più votato e il sistema dei capilista bloccati.

 

(per leggere la prima parte cliccare qui)

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