16 Gennaio 2019

Andreotti e Cosa Loro (5)

Andreotti e Cosa Loro (5)
Tempo di lettura: 4 minuti

Nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Giulio Andreotti è arrivato puntuale l’atto di accusa di Giancarlo Caselli, per il quale va detto a suo merito che, a differenza di altri, ha contrastato in maniera aperta e non occulta lo statista italiano.

Andreotti e la sentenza ignorata

Nel suo scritto, Caselli ripete l’usuale mantra: Andreotti, come da sentenza di Cassazione, sarebbe stato condannato per associazione mafiosa fino agli anni ’80. Condanna che per l’ex magistrato di Palermo si estenderebbe, di fatto, anche agli anni successivi.

Al processo Andreotti di Palermo abbiamo dedicato articoli più specifici, ai quali rimandiamo. Interessa in questa sede riportare un convincimento della Cassazione del tutto obliato.

Secondo la sentenza, Andreotti avrebbe intrattenuto rapporti con la mafia fino alla fine del ’79 – inizio ’80, quando l’omicidio Mattarella lo sconvolge e gli fa scoprire la vera natura del sodalizio criminale.

Quel delitto, scrivono i magistrati, avrebbe “convinto Andreotti a distaccarsi in modo irreversibile e definitivodalla mafia.

Non solo, negli anni successivi, scrive la sentenza, è “emerso un sempre più incisivo impegno antimafia, condotto dall’imputato [Andreotti, ndr.] nella sede sua propria dell’attività politica”.

I misteri della legione di pentiti

Il punto vero che la magistratura dovrebbe indagare è perché legioni di pentiti, tanti dei quali patrocinati da uno stesso avvocato, Luigi Li Gotti (col rischio di commistioni indebite delle loro dichiarazioni, eventualità che evidentemente i magistrati non hanno riscontrato), abbiano invece propalato narrazioni inventate di sana pianta.

Narrazioni dettagliate di malefatte che sarebbero avvenute proprio negli anni in cui la Cassazione ha evidenziato al contrario l’impegno antimafia di Andreotti.

Perché si sono inventati tante frottole? E come hanno fatto i magistrati dell’accusa a credere a tali invenzioni (vedi ad esempio il fantomatico bacio di Riina)?

Le reiterate sviste di allora inducono a leggere le spiegazioni odierne di Caselli con il relativismo del caso.

Resta il dubbio, si accennava, sulla prescrizione dell’asserito legame tra Andreotti e la mafia fino agli anni ’80: Caselli dice sia stato accertato, altri leggono la  prescrizione, come avviene in altri casi, come un’assoluzione.

Intrecci perversi

Tralasciando la querelle, va spiegato un particolare che ha importanza capitale nella vicenda processuale di Andreotti e che nessuno prende mai in considerazione, ovvero la decisiva incidenza della sentenza di Perugia (omicidio Pecorelli) su quella di Palermo (associazione mafiosa).

Il 24 settembre 1999 la Corte d’Assise di Perugia assolve Andreotti dall’omicidio Pecorelli. Il mese dopo, il 23 ottobre 1999, il Tribunale di Palermo assolve con formula piena Andreotti dall’accusa di mafia,

Tutto sembra risolversi in una bolla di sapone, quando, il 17 novembre 2002, arriva la condanna di Perugia: Andreotti sarebbe il mandante dell’omicidio Pecorelli, consumato nel marzo del 79, grazie ai suoi rapporti con la mafia.

Il 2 maggio del 2003 il Tribunale di Palermo assolve un’altra volta Andreotti, ma con la formula accennata in precedenza (prima del ’79 – ’80 e dopo).

Il 15 ottobre 2004 la Cassazione conferma la sentenza di Palermo (sull’ambiguità strutturale di tale sentenza, vedi Piccolenote).

Come si vede, la condanna di Perugia ha un peso, eccome, sulla successiva sentenza di Palermo e sulla relativa sentenza di Cassazione.

Se il Tribunale di Palermo e la successiva Cassazione avessero assolto con formula piena Andreotti, come avvenuto in primo grado, avrebbero smentito in maniera clamorosa quanto “accertato” dai colleghi di Perugia sui rapporti tra Andreotti e la mafia.

I giudici di Palermo si sono trovati davanti a un dato di fatto, che semplicemente non potevano smentire. Da qui l’ambiguità della sentenza palermitana.

Il 30 ottobre 2003, però, la Cassazione faceva letteralmente a pezzi la sentenza di condanna di Perugia, assolvendo con formula piena Andreotti.

Ma giungeva tardi. Ormai il processo di Palermo si era chiuso definitivamente.

L’afasia del grande pentito

La tempistica e l’intreccio giudiziario tra Palermo e Perugia ha giocato dunque un ruolo perverso in questa vicenda. A sfavore dell’imputato.

Non solo, l’asserita frequentazione pregressa di Andreotti con la mafia si basa sulla sola testimonianza del pentito Marino Mannoia. Ci sono altri tre pentiti, vero, ma la stessa sentenza di Cassazione ne evidenzia la scarsa affidabilità (vedi Piccolenote).

La testimonianza di Mannoia fu decisiva per ottenere dal Parlamento l’autorizzazione a procedere contro Andreotti per il delitto Pecorelli, passo necessario per avviare il processo. Le sole dichiarazioni di Buscetta non sarebbero state sufficienti.

Eppure, nonostante questo, al processo di Perugia Mannoia si è stranamente avvalso della facoltà di non rispondere.

Il suo esilarante intervento in questo processo si può ascoltare su Radio radicale (cliccare qui).

In questo modo, Mannoia ha evitato (o qualcuno gli ha evitato) di essere travolto anche lui dalla sentenza di Cassazione del processo Pecorelli, che smentisce in maniera categorica le dichiarazioni dei pentiti che hanno parlato in tale sede (tra cui Tommaso Buscetta, accusatore principe di Andreotti).

Mossa da prestigiatore. Risultata decisiva. Resta che l’occulta arte della prestidigitazione ha poco a che vedere con la realtà e che, forse, dovrebbe restare fuori dalle aule di tribunale.

Nota a margine. Per i cento anni dalla nascita di Giulio Andreotti, rimandiamo a una breve biografia realizzata per il sito del mensile 30Giorni (cliccare qui).

Su Andreotti e Cosa Loro vedi anche:

https://www.piccolenote.it/36298/anrdreotti

https://www.piccolenote.it/36339/andreotti-cassazione-cosa-loro

https://www.piccolenote.it/36412/andreotti-e-cosa-loro-3

https://www.piccolenote.it/36592/andreotti-e-cosa-loro-4

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